Giudizio abbreviato: ammissibile la richiesta “secca” dopo il rigetto dell’abbreviato condizionato
La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 32113 del 2026, è intervenuta sul tema della richiesta di giudizio abbreviato formulata a seguito del rigetto di una precedente istanza di rito abbreviato condizionato, nell’ambito del procedimento instaurato con giudizio immediato.
La Suprema Corte ha chiarito che, qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato ai sensi dell’art. 438, comma 5, c.p.p. e tale richiesta venga rigettata, egli può chiedere, nella medesima udienza, di essere ammesso al giudizio abbreviato non condizionato.
La richiesta di abbreviato “secco” non deve, pertanto, essere necessariamente formulata in via subordinata sin dal momento della proposizione dell’originaria istanza condizionata.
La soluzione trova oggi espresso fondamento nell’art. 458, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, che riconosce all’imputato, a seguito del rigetto della richiesta condizionata, la facoltà di chiedere nella stessa udienza il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1, c.p.p.
La Corte ha altresì affrontato il tema del rimedio esperibile in caso di illegittima declaratoria di inammissibilità della successiva richiesta di abbreviato non condizionato.
Il provvedimento, pur erroneo, non è stato ritenuto abnorme e, pertanto, immediatamente ricorribile per cassazione.
La tutela dell’imputato è infatti assicurata dal combinato disposto degli artt. 458, comma 2, e 438, comma 6-ter, c.p.p., che consente di riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento. Il giudice, ove ritenga illegittima la precedente declaratoria di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
La pronuncia conferma, dunque, la piena ammissibilità della richiesta di abbreviato semplice formulata soltanto dopo il rigetto dell’abbreviato condizionato e chiarisce, al contempo, il sistema dei rimedi contro i provvedimenti che abbiano indebitamente precluso l’accesso al rito speciale.

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