Buone pratiche per la prevenzione delle controversie medico-legali
- ilariacarassale
- 2 dic 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Buone pratiche per la prevenzione delle controversie medico-legali
Sala dei convegni dell’ordine dei medici e odontoiatri di Genova – 15 novembre 2025
Intervento su:
“Polizza assicurativa quale strumento di prevenzione del rischio sanitario”
- Riflessioni e inquadramento sistematico alla luce della Legge Gelli-Bianco e del D.M. 232/2023-
1. Premessa: il ruolo della polizza nel sistema della responsabilità sanitaria
Nell’attuale quadro normativo, la polizza assicurativa non può più essere considerata un mero adempimento formale: essa rappresenta un presidio essenziale di prevenzione e gestione del rischio clinico, tanto per il professionista quanto per la struttura sanitaria. La riforma introdotta dalla Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) e il recente D.M. 232/2023 hanno ridefinito equilibri, obblighi e responsabilità, collocando l’assicurazione al centro del sistema di tutela del paziente e del patrimonio professionale e sostanziale del sanitario.
2. Le aree di responsabilità dopo la riforma Gelli-Bianco
La Gelli-Bianco ha cristallizzato le diverse aree di responsabilità sanitaria:
Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
Responsabilità contrattuale del medico libero professionista e incaricato dal paziente.
Responsabilità extracontrattuale del medico operante all’interno della struttura.
Pur avendo l’obiettivo di incanalare il contenzioso prevalentemente verso la struttura, la riforma non esonera il professionista da esposizione diretta. Il paziente, infatti:
può convenire congiuntamente struttura e sanitario;
può citare il solo medico e, ai sensi dell’art. 7, comma 3, può opporsi alla chiamata in causa della struttura sanitaria[1];
beneficia del regime di solidarietà passiva, potendo richiedere l’intero risarcimento a uno dei coobbligati ferma la possibilità agire in regresso[2].
A ciò si aggiunge il diritto della struttura alla rivalsa per colpa grave (art. 9).È evidente come permanga un significativo rischio personale per il professionista, che deve essere gestito con adeguati strumenti assicurativi.
3. Il sistema normativo vigente
1. Il Codice civile rimane l’ossatura della disciplina della responsabilità sanitaria, dettando i principi generali sul contenuto delle obbligazioni e sui rapporti tra medico, paziente, struttura e assicuratore.
2. La Legge 24/2017 ha introdotto:
· l’obbligo assicurativo per strutture e liberi professionisti (art. 10);
· l’individuazione dei contenuti minimi delle polizze (demandati ai decreti attuativi);
· l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore (art. 12);
· la sicurezza delle cure come componente essenziale del diritto alla salute;
· la centralità del risk management.
3. Il D.M. 232/2023 - entrato in vigore a marzo 2024, ha dato attuazione effettiva agli obblighi della Gelli-Bianco, stabilendo:
· requisiti minimi e uniformi delle polizze;
· retroattività e ultrattività obbligatorie;
· massimali minimi;
· esclusioni tipizzate;
· regole precise per il subentro tra assicuratori.
4. Il rischio sanitario come rischio assicurabile
Ai sensi dell’art. 1882 c.c., il rischio assicurato è l’evento futuro e incerto in grado di generare un danno.
In ambito sanitario, il rischio coincide con la possibilità che un evento avverso – durante attività di prevenzione, diagnosi, cura o assistenza – generi un danno risarcibile.
È un rischio strutturale, non un accidente: deve essere individuato, misurato, monitorato e coperto in modo coerente.
5. Oggetto del contratto e definizione del rischio
L’efficacia di una polizza dipende dalla precisione con cui viene definito il rischio assicurato, che deve riflettere la reale attività del sanitario; sono fisiologiche e non richiedono approvazione specifica, distinguendosi dalle clausole abusive.[3]
Ciò include, a titolo esemplificativo:
specialità medica effettiva;
atti e procedure concretamente svolte;
setting operativo (ambulatoriale, chirurgico, estetico non terapeutico, intra/extra moenia);
strumentazioni utilizzate.
area temporale di copertura [4]
Esempi chiave di corretta delimitazione in modelli di polizze già predisposte:
Medico estetico e chirurgo plastico:
Si tratta di due attività profondamente diverse:
il medico estetico opera in ambito non prettamente terapeutico
il chirurgo plastico svolge attività chirurgiche anche invasive.
Le due attività prevedono polizze distinte senza linee di unione
Odontoiatra
Molte polizze pongono distinzione fra chirurgia orale e implantologia. Chi effettua interventi invasivi ha necessità di una copertura più estesa rispetto a chi svolge solo attività conservative/protesiche.
6. Clausole a delimitazione della responsabilità dell’assicuratore
Differiscono da quelle a limitazione dell’oggetto del contratto comportando un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi fra le parti[5]; richiedono doppia sottoscrizione e sono soggette a interpretazione dalla giurisprudenza nel senso più favorevole all’assicurato per evitare svuotamenti della copertura garantendo una migliore trasparenza e tutela dell’assicurato.
Esempi di clausole vessatorie:
esclusione della solidarietà;
clausole compromissorie;
deroghe alla competenza territoriale;
proroghe tacite gravose;
limitazioni di garanzia formulate in modo ambiguo.
7. La dimensione temporale della copertura: il modello claims made
La temporalità è un elemento centrale delle polizze di responsabilità sanitaria e attiene alla sfera dell’oggetto del contratto di assicurazione
Nella claims made, tipologia dominante, la garanzia è attivata non dal momento in cui è avvenuto l’errore, ma da quando la richiesta viene presentata o da quando viene denunciata la “circostanza” potenzialmente generatrice di danno.
Per questo motivo, tre clausole sono decisive:
Retroattività: copre fatti avvenuti prima della stipula;
Ultrattività (o sunset clause): copre richieste successive alla scadenza;
Deeming clause: copre richieste future basate su circostanze denunciate in vigenza.
Esempi pratici
Sinistro tardivo → senza retroattività, non c’è copertura.
Cessazione attività → senza postuma, il sanitario resta privo di tutela.
Errore “a cavallo” tra due periodi assicurativi → rischio di scopertura senza continuità.
Il D.M. 232/2023 impone retroattività e postuma minime di dieci anni, per garantire stabilità.
Il passaggio tra assicuratori è un momento critico. Per preservare la continuità occorre:
retroattività adeguata nella nuova polizza;
ultrattività nella precedente;
deeming clause operativa.
Ciò vale anche quando è la stessa compagnia a sostituire un prodotto assicurativo: errori protratti o seriali possono rimanere scoperti se la continuità non è adeguatamente regolata.
8. Aggravamento del rischio
Il sanitario deve comunicare ogni mutamento rilevante della propria attività. La mancata comunicazione comporta:
riduzione dell’indennizzo;
facoltà dell’assicuratore di recedere entro trenta giorni.
9. Il D.M. 232/2023: standard minimi uniformi
Il decreto stabilisce un vero e proprio articolato che “dovrebbe” divenire vincolante nella contrattualizzazione della polizza R.C. sanitaria:
forma claims made obbligatoria;
retroattività minima decennale;
ultrattività decennale non revocabile, valida anche per gli eredi;
massimali minimi differenziati per classi di rischio;
esclusioni tipizzate e franchigie trasparenti;
regole di subentro per evitare vuoti assicurativi;
piena operatività dell’azione diretta (art. 12) diventa operativo.
Il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore, entro i limiti del massimale.
Conclusione
Nel sistema delineato dalla Gelli-Bianco e dal D.M. 232/2023, la polizza assicurativa rappresenta un pilastro della sicurezza delle cure e della protezione del patrimonio professionale del medico.Una polizza ben strutturata – correttamente modellata sulla specialità, sugli atti svolti, sulle tecnologie impiegate e con adeguata retroattività – è oggi parte integrante della buona pratica professionale.
La complessità del sistema richiede consapevolezza, lettura attenta dei contratti e un approccio alla copertura assicurativa non formale, ma profondamente sostanziale.Solo così il medico può esercitare con serenità, la struttura può garantire sicurezza, e il paziente può vedere effettivamente tutelati i propri diritti.
[1] Tr. Genova 19 aprile 2024, n. 7814 secondo la quale nel caso in cui il ricorrente “si è opposta, ribadendo di voler esercitare la propria azione – extra contrattuale – unicamente nei confronti del medico; ritenuto che nel caso di specie, il richiamo agli artt. 1228 c.c.- 2055 c.c., art. 7 legge Gelli e art. 106 c.p.c. non sono sufficienti a fondare la richiesta di chiamata del terzo, in quanto: l’art. 1228, art. 7 legge Gelli c.c. opera in favore del danneggiato e non del danneggiante; l’art. 2055 c.c. delinea ipotesi di richiesta di chiamata in causa del responsabile solidale, ma, preso atto dei titoli diversi che fondano la responsabilità extra contrattuale del medico, e la responsabilità contrattuale della struttura, non sussistono i presupposti per estendere la domanda alla struttura – trattandosi di distinti rapporti giuridici (paziente - medico; paziente – struttura); infine il rapporto eventuale di garanzia contrattuale derivante dal contratto di lavoro del dipendente ospedaliero non è stato dedotto e richiamato espressamente (non risulta allegata la fonte della garanzia dedotta – contratto di lavoro e/o contratto collettivo”.
[3] Cassazione civile , sez. III , 30/03/2018 , n. 7916
[4] Cassazione civile , sez. III , 03/11/2025 , n. 28968
[5] Cassazione civile sez. III, 25/07/2025, n.21453

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