Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026 – Art. 187 Codice della Strada (guida dopo assunzione di stupefacenti)
- ilariacarassale
- 3 feb
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla riforma dell’art. 187 C.d.S., come modificato nel 2024, purché la norma sia interpretata in senso costituzionalmente orientato.
La modifica legislativa aveva eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica”, prevedendo la punibilità della guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
I giudici rimettenti avevano denunciato il rischio di un’applicazione eccessivamente ampia e irragionevole della norma, tale da sanzionare anche condotte prive di offensività concreta.
La Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale, ma ha precisato che la disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi di proporzionalità e offensività.
In particolare, la punibilità richiede l’accertamento della presenza, nei liquidi biologici del conducente, di sostanze stupefacenti in quantità che, secondo le attuali conoscenze scientifiche, siano generalmente idonee a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità psico-fisiche e, quindi, a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione.
Non è più necessario dimostrare l’effettiva alterazione in concreto del conducente, ma resta indispensabile la verifica dell’idoneità della sostanza, per qualità e quantità, a compromettere le capacità di guida in modo tale da integrare un pericolo per la circolazione stradale.

Commenti